Art. 121
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[1](Art. 98 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il Ministro per la guerra puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano:
- a)studenti di universita' o di istituti assimilati ad universita';
- b)studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designati dal regolamento.
[3]Il suddetto beneficio sara' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva