Art. 122

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[1](Art. 99 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Gli studenti delle universita' e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente art. 121 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

  • a)abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
  • b)non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facolta', scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche' in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;
  • e)abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;
  • d)conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art122 · fonte su Normattiva