Art. 123
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[2]Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace potra' essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 121 ai militari che siano alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore, od assimilate; ai candidati agli esami di maturita', di abilitazione o di licenza delle stesse scuole che siano caduti in non piu' di due materie ovvero abbiano riportato un esito equivalente secondo quanto sara' determinato dal regolamento; nonche' ai giovani che siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agraria, industriale o commerciale perche' allievi dell'ultimo anno di corso.
[3]Nei casi di cui al presente articolo il ritardo potra' essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva