Art. 124

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 103 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi titar+(salvo il disposto degli articoli 122 e 123) ovvero con l'abbandono definitivo di essi;

[3]cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di' eta'.

[4]Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma ordinaria.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art124 · fonte su Normattiva