Art. 125
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In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva