Art. 126
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[1](Art. 105 T. U. 5 agosto 1927).
[2]In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a che questi abbia compiuto la propria ferma.
[3]Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sara' lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva