Art. 127
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[1](Art. 4 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).
[2]I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.
[3]In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva