Art. 127

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[1](Art. 4 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

[2]I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

[3]In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art127 · fonte su Normattiva