Art. 128

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[1](Art. 113 T. U. 5 agosto 1927).

[2]I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di eta' sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art128 · fonte su Normattiva