Art. 129

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[1](Art. 5 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

[2]I militari che a senso dell'art. 127 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di rimanere in Patria, senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso, ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivamente i 12, i 6, o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici o del bacino mediterraneo od europei.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art129 · fonte su Normattiva