Art. 13

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[1](Art. 12 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza - ramo terra - sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima.

[3]Il servizio da essi prestato in detto corpo e' considerato, per ogni effetto, servizio militare.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art13 · fonte su Normattiva