Art. 130
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[1](Art. 6 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).
[2]I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 127 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva