Art. 131

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[1](Art. 7 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

[2]I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 129 anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno.

[3]Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art131 · fonte su Normattiva