Art. 132
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[1](Art. 8 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).
[2]Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 130 i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e, qualora si trovino gia' nel Regno, comprovino di dover poi fare subito ritorno nel paese di nascita.
[3]Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 141 e principalmente devono aver compiuto il 18° anno di eta', devono essere non ammogliati ne' vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre o, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore.
[4]Coloro che, compiuto tale servizio, non riespatrino entro 6 mesi dalla prestazione del servizio stesso, sono tenuti a completare la ferma di leva con le reclute della loro classe.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva