Art. 133
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 9 Legge 24 dicembre 1928, n.2959).
[2]Ai militari che compiano nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 130 e 132, potranno, dal Ministero degli affari esteri, essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio.
[3]Ai militari stessi potranno altresi' essere conferiti dal Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero della guerra, speciali distintivi onorifici, da istituirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la guerra.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva