Art. 134

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[1](Art. 10 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).

[2]La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, puo', per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art134 · fonte su Normattiva