Art. 134
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[1](Art. 10 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959).
[2]La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, puo', per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva