Art. 136
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[1](Art. 108 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il Ministro per la guerra, oltre alla facolta' conferitagli dal capoverso del precedente art. 112 di dispensare dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado, ha quella di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente art. 75, e gli arruolati di piu' bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva