Art. 137

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[1](Art. 3 Legge 25 aprile 1929, n. 674).

[2]I militari residenti in colonie italiane, che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, situato in localita' remota o periferica delle colonie medesime, possono in tempo di pace ottenere dal Governatore della colonia in cui risiedono di essere lasciati in licenza straordinaria, per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.

[3]Durante questo tempo essi saranno tenuti a rispondere a qualsiasi ordine o chiamata loro pervenisse dalle autorita' militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonche' alla giurisdizione militare.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art137 · fonte su Normattiva