Art. 138

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[1](Art. 110 T. U. 5 agosto 1927, modificato dalla Legge 19 maggio 1932, n. 510).

[2]Il Ministro per la guerra ha facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.

[3]Il Ministro per la guerra ha altresi' la facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pur essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 75, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalita' da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art138 · fonte su Normattiva