Art. 140

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[1](Art. 101 e 116 T. U. 5 agosto 1927).

[2]I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno, o delle Colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta'.

[3]I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero, od in territori di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle Colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello delle colonie, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione I del Capo X per gli inscritti residenti all'estero. Il Ministro per la guerra, d'accordo col Ministro per gli affari esteri, o con quello per le colonie, potra' annualmente limitare il numero dei militari da ammettersi alla dispensa dal presentarsi alle armi in qualita' di missionari cattolici.

[4]All'infuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione in pace del ritardo di presentazione alle armi, o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione, sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art140 · fonte su Normattiva