Art. 141
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[1](Art. 121 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio esercito prima del loro arruolamento di leva e purche' soddisfacciano alle seguenti condizioni:
[3]1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
[4]2° non siano ammogliati ne' vedovi con prole;
[5]3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
[6]4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, o associazione per delinquere;
[7]5° producano l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;
[8]6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in loro vece, dal tutore;
[9]7° sappiano leggere e scrivere.
[10]I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di eta', o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ovvero come musicanti o maniscalchi.
[11]I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di eta'.
[12]I militari che intendano rinunciare all'assegnazione a ferma minore non debbono avere oltrepassato il 26° anno di eta'.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva