Art. 142
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[1](Art. 122 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facolta' di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva