Art. 144
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[1](Art. 125 T. U. 5 agosto 1927).
[2]In tempo titar+(li guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 18° anno di eta' e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.
[3]Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva