Art. 145

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[1](Art. 126 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Ai graduati di truppa e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di due anni sono dovute, proporzionalmente, per il tempo che essi compiono in piu' della ferma di leva, le stesse indennita' stabilite per i riassoldati di cui all'art. 149.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 9 dicembre 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art145 · fonte su Normattiva