Art. 146

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[1](Art. 127 1'. U. 5 agosto 1927).

[2]Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto canbiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolo' volontario, egli puo' essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

[3]Qualora il cambiamento nella situazione di famiglia sia stato determinato da avvenimenti sopraggiunti dopo il concorso alla leva del giovane che si arruolo' volontario, la ferma speciale da lui contratta puo', per determinazione del Ministro per la guerra, essergli commutata nella ferma ordinaria od in altra minore cui possa aver titolo.

[4]Con le stesse modalita' il proscioglimento dal servizio o la commutazione della ferma possono pure essere concessi all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art146 · fonte su Normattiva