Art. 147
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 128 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Milizie portuaria, forestale e stradale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed in quello degli agenti di custodia delle carceri valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva