Art. 148
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[1](Art. 131 T. U. 5 agosto 1927).
[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva