Art. 148

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 131 T. U. 5 agosto 1927).

[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art148 · fonte su Normattiva