Art. 149
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 129 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.
[3]Ai detti militari e' concessa annualmente una speciale indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto Reale.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva