Art. 149

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[1](Art. 129 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

[3]Ai detti militari e' concessa annualmente una speciale indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto Reale.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art149 · fonte su Normattiva