Art. 15
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[2]Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuaria, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli agenti di P. S. e nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva