Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921; art. 4 R. decreto 18 marzo 1926. n. 625; art. 3 legge 13 dicembre 1928, n. 3141; art. 15 legge 8 luglio 1929, n. 1337; art. 1 legge 24 marzo 1930, n. 537).

[2]Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuaria, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli agenti di P. S. e nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art15 · fonte su Normattiva