Art. 150
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[1](Art. 130 T. U. 5 agosto 1927).
[2]E' pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minore di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento. Anche a questi ultimi riassoldati e' dovuta una indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto Reale.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva