Art. 151
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1]I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 153 e 155 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure anche per riammissione in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 166.
[2]Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva