Art. 151

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[1]I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 153 e 155 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure anche per riammissione in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 166.

[2]Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art151 · fonte su Normattiva