Art. 152
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[1](Art. 1 Legge 19 luglio 1909, n. 506; modificato dal R. decreto legislativo 9 novembre 1923, n. 2625).
[2]Le rafferme possono essere annuali, con o senza premio, e triennali con premio.
[3]Le rafferme triennali sono concesse dai Comandi di Corpo d'armata e dai Comandi dei Regi Corpi di truppe coloniali.
[4]Le rafferme annuali sono concesse dai Comandi di corpo.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva