Art. 153
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[1](Art. 2 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:
[3]1° i caporali e caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;
[4]2° i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire la promozione a sergente.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva