Art. 154
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[1](Art. 7, Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o piu' rafferme triennali con premio.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva