Art. 155
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[1](Art. 3 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purche' soddisfino alle condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i graduati di truppa delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonche' dei depositi cavalli stalloni; i graduati di truppa musicanti, maniscalchi e fuochisti del battaglione lagunari del genio.
[3]I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di eta'.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva