Art. 156
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[1](Art. 4 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di L. 200.
[3]Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300.
[4]Tale premio pero' e' ridotto a L. 200 per la seconda rafferma se il militare e' stato riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo.
[5]E' ridotto pure a L. 200 se il militare e' stato riammesso dopo avere compiuto due rafferme triennali e avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo.
[6]Il premio annuo e le indennita', di cui all'articolo seguente, non possono cedersi ne' pignorarsi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva