Art. 157

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[1](Art. 5 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

[2]Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennita' fissa di L. 1000.

[3]Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennita' fissa di L. 2000.

[4]Le indennita' suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

[5]Sulle medesime indennita' potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art157 · fonte su Normattiva