Art. 157
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[1](Art. 5 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennita' fissa di L. 1000.
[3]Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennita' fissa di L. 2000.
[4]Le indennita' suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.
[5]Sulle medesime indennita' potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva