Art. 158
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[1](Art. 6 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.
[3]La stessa quota di indennita' spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva