Art. 159
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[1](Art. 7 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Il militare ammesso alla rafferma annuale con premio riceve un premio uguale a quello da lui percepito durante l'ultima rafferma triennale compiuta.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva