Art. 160
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[1](Art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:
- a)i retrocessi dal grado;
- b)i trasferiti alle compagnie di disciplina;
- c)i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;
- d)i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
- e)coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.
[3]La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva