Art. 160

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[1](Art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

[2]Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

  • a)i retrocessi dal grado;
  • b)i trasferiti alle compagnie di disciplina;
  • c)i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;
  • d)i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
  • e)coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

[3]La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art160 · fonte su Normattiva