Art. 161
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[1](Art. 8 Legge 19 luglio 1909 n. 506).
[2]Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:
- a)coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perditia dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;
- b)coloro che tengano cattiva condotta.;
- c)coloro che commettano grave mancanza.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva