Art. 161

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[1](Art. 8 Legge 19 luglio 1909 n. 506).

[2]Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:

  • a)coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perditia dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;
  • b)coloro che tengano cattiva condotta.;
  • c)coloro che commettano grave mancanza.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art161 · fonte su Normattiva