Art. 162
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[1](Art. 8 legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
[3]In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva