Art. 162

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 8 legge 19 luglio 1909, n. 506).

[2]Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[3]In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art162 · fonte su Normattiva