Art. 163 — 8 Legge 19 luglio 1909, n.506
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[1]L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 160 e 161 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.
[2]Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finche' non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva