Art. 1638 Legge 19 luglio 1909, n.506

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[1]L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 160 e 161 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.

[2]Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finche' non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art163 · fonte su Normattiva