Art. 164

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[1](Art. 9 Legge 19 luglio 1909, n. 506).

[2]Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma.

[3]Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art164 · fonte su Normattiva