Art. 165
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[1](Art. 10 Legge 19 luglio 1909, n. 506).
[2]I militari di truppa vincolati a rafferma con premio debbono, all'atto della nomina a sottufficiale, cessare dalla qualita' di raffermati con premio per essere ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.
[3]Essi conservano il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme con premio gia' compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia' compiuti di quella rafferma.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva