Art. 166
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[1](Art. 132 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I militari, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i graduati di truppa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, o maniscalchi, o fuochisti dei lagunari del genio, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purche' non abbiano oltrepassato il 35° anno di eta' ed assumano una nuova ferma di tre anni.
[3]I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purche' riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva