Art. 167
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[1](Art. 133 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non aver oltrepassato il 35° anno di eta' e di assumere una nuova ferma di due anni, i graduati di truppa e soldati in congedo illimitato delle varie armi e corpi.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva