Art. 168
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[1](Art. 134 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Possono altresi' essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati dei corpi e reparti per i quali a senso del precedente art. 149 e' consentito il riassoldamento, purche' si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva