Art. 17

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[1](Art. 15 T. U. 5 agosto 1927).

[2]E' libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma loro spettante o siano stati dispensati dal compierla.

[3]Parimenti e' libero l'espatrio dei militari assegnati alla ferma minore di terzo grado, dopo che sia trascorso il primo semestre dalla chiamata alle armi della loro classe di arruolamento o del contingente cui appartengono.

[4]Nei casi di cui al presente articolo l'autorita' che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalita' e il luogo ove e' diretto.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art17 · fonte su Normattiva