Art. 170

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[1](Art. 136 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo reale equipaggi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art170 · fonte su Normattiva