Art. 171

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[1](Art. 137 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti, e' consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art171 · fonte su Normattiva